Tribunale Parma (decreto) 21 ottobre 2003 n.1406 Trascrivibilità dell'atto di trasferimento a trust.

Va trascritto nei registri immobiliari l' atto con cui un soggetto si nomina trustee di un bene di sua proprietà.

Commento

Viene ribadita, sulla scorta del recepimento del trust nel nostro ordinamento per effetto della Convenzione dell'Aja del 1985, la possibilità di operare la trascrizione dell'atto che gli conferisca giuridica evidenza. Ciò anche alla luce dell'art.12 della citata Convenzione che si occupa propriamente dell'aspetto pubblicitario.
Resta tuttavia aperto ed irrisolto un ulteriore nodo problematico: quale potrà essere la funzione della trascrizione relativamente ad un atto che non può certo avere quale effetto quello del trasferimento di un diritto reale da un soggetto ad un altro? Non pare che si possa rispondere evocando l'art.2644 cod.civ.. Il vincolo di indisponibilità proprio del trust relativamente al quale trustee e settlor abbiano a coincidere parrebbe simile a quello scaturente dalla costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi. Non a caso la trascrizione che venga effettuata in relazione a quest'ultimo svolge una funzione meramente notiziale.

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