Tribunale di Verona, sentenza del 09 marzo 2007. Inapplicabilità dell'art. 2373 c.c. agli amministratori di società a responsabilità limitata.

La disposizione dell'art. 2373 c.c.,II comma che, nelle società per azioni, vieta all'amministratore di votare nella delibera concernente l'azione di responsabilita` nei suoi confronti, non e` applicabile alle società a responsabilità limitata.

Commento

(di Daniele Minussi) La notevole differenziazione del modello della società a responsabilità limitata rispetto a quello della società per azioni in esito all'adozione della Riforma del 2003 rende insuscettibile di applicazione, sia pure in forza di eventuale interpretazione analogica, del disposto dell'art. 2373. In particolare la contiguità tipologica della nuova srl rispetto alle società a base personale rende meno stringente il requisito della separazione tra qualifica di socio e quella di amministratore.

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