Tribunale di Trieste del 20 aprile 2006: prime applicazioni all'art.2645-ter cod.civ. e rigetto di iscrizione tavolare di trust..

Il giudice tavolare, letta la domanda proposta dal Notaio dott. ............. di ..... per conto di .......... s.s., quale trustee del trust "TRUST .............................", visti gli atti ed esaminata la documentazione, osserva quanto segue.
A sostegno della domanda di intavolazione del diritto di proprietà di beni immobili a nome del trustee lo stesso produce un atto pubblico di dotazione del trust, nel quale le parti stipulanti premettono di avere costituito un trust, di avere nominato trustee la ricorrente ..............., di volere dotare il .........., il trust di un bene immobile di sua proprietà al fine di perseguire gli scopi del trust stesso, scopi enunciati in una scrittura privata registrata non prodotta. Nessun'altra pattuizione caratteristica, che consentirebbe di qualificare l'atto di trasferimento alla luce dei tipi ordinari, è contenuta nell'atto stesso, con il che si deve ritenere che la natura dell'atto sia proprio e solo quella voluta dalle parti stipulanti, ovvero un atto di dotazione di bene a vantaggio di un trust.
Ciò premesso, non può che dichiararsi la nullità dell'atto per difetto di causa tipica o atipica meritevole di tutela.
L'atto, per la mancanza di corrispettivo o di spirito di liberalità, non è qualificabile come vendita o donazione, della quale pure avrebbe la forma. È dichiaratamente definito atto di dotazione a trust, ma non dissimilmente da quanto già deciso dalla giurisprudenza di merito in sede di giudizio tavolare, si tratta di atto causalmente astratto che impedisce di apprezzare la funzione, la meritevolezza di interessi, nel senso di cui si dirà, e la pertinenza dell'operazione rispetto al fine di trust.
Al giudice tavolare, nel doveroso controllo di legittimità formale e sostanziale che caratterizza il suo giudizio, e che gli impone l'accesso diretto e pregnante alla causa del programma negoziale (accesso di fatto impedito in quest'occasione, così come avvenuto nel precedente culminato nel rigetto del ricorso tavolare, da parte del giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo, e nel conseguente reclamo al tribunale di Belluno) ai sensi dell'articolo 26 della legge generale sui libri fondiari, nel testo allegato al rd n. 499/1929, viene offerto un punto di osservazione privilegiato, e per certi versi più ampio di quello del giudizio ordinario, in quanto sganciato dalla contenziosità e immerso in un'analisi ufficiosa del programma negoziale.
Per quanto sia precisa convinzione del giudice che l'articolo 12 della Convenzione de L'Aia del 1º luglio 1985 operi direttamente nel tessuto normativo interno, consentendo la trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà immobiliare a un trustee, tuttavia questo risultato deve essere verificato in concreto, per saggiare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico italiano: ciò sia con riguardo alla dimensione di tipicità del diritto di proprietà in capo al trustee sia quanto alla trascrivibilità dell'acquisto. Ma per passare all'analisi delle questioni di fatto, occorrerebbe potere apprezzare il programma negoziale, anche al fine di esprimere il proprio giudizio di apprezzamento causale e di meritevolezza.
Già altrove si è sostenuto (decreto del giudice tavolare del tribunale di Trieste dd. 23 settembre 2005, sub g. n. 10804/05) che, quanto all'individuazione dei parametri per l'apprezzamento del programma negoziale, il giudizio di meritevolezza andrebbe confinato nel mero esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. È questa una delle più condivisibili chiavi di lettura per spiegare la mancanza di consapevoli apporti giurisprudenziali all'analisi della norma, una volta abbandonato quel criterio dell'"utilità sociale" che, nella relazione al codice civile, aveva giustificato la pur contestata adozione della norma. Il perseguimento dei valori costituzionali è compito riservato allo stato, e non ai privati, e i principi sovraordinati fungono, riguardo all'autonomia contrattuale, quali limitazioni inderogabili, più che come finalità che i contraenti debbano prefiggersi. Se quindi il trust, come tanti altri negozi di importazione extranazionale, non è di per sé e in termini assoluti uno strumento idoneo a determinare squilibri ´macro-economici', rimanendo sostanzialmente irrilevante in un'ottica di utilità sociale, allora coerenza vuole che il sindacato dell'autorità giudiziaria debba concentrarsi, abbandonando i ´massimi sistemi', sulla liceità in concreto dello strumento prescelto, per vedere se con la sua adozione ci si sia proposti di derogare a norme imperative e a principi generali.
Ma per fare ciò, grazie alle prerogative riconosciute al giudice tavolare e di cui sopra si è detto, non ci si può limitare a un apprezzamento in negativo, ma si dovranno altresì "ricostruire sistematicamente gli effetti" del negozio, per verificare se essi siano rapportabili a quelli previsti dall'ordinamento giuridico, e se si perseguano ulteriori obiettivi non altrimenti raggiungibili con gli strumenti ordinari, altrimenti rimanendosi all'interno del fenomeno del negozio misto, del collegamento negoziale, della frantumazione e ricomposizione negoziale. Che si tratti di una valutazione simile se non uguale a quella imposta dall'articolo 1323 Codice Civile sulla liceità della causa, o se ne diverga qualitativamente o quantitativamente, è una questione per la cui soluzione si può fare rinvio alla dottrina che anche recentemente ne ha offerto un'attenta analisi.
Questa indagine e questo esame sono in questa circostanza preclusi al giudice, a causa della mancata produzione dell'atto istitutivo di trust, rimanendo impossibile saggiare come l'effetto patrimoniale segregativo, il quale immancabilmente caratterizza il trust, sia stato caratterizzato nella fattispecie negoziale creata dai contraenti, e come il trust sia regolato dalla legge applicabile, di cui si ignora finanche l'identità. Il giudice non può quindi analizzare se la legge prescelta dalle parti per la regolamentazione del trust sia contraria all'ordinamento giuridico italiano, o sia utilizzata dalle parti per attuare una frode alla legge nazionale; né può verificare se l'iniziativa economica sia in concreto legittima, ovvero se sussistano "elementi indicativi di un abuso ... nel singolo caso concreto", senza arrestarsi a "una valutazione generale e astratta" (queste espressioni sono utilizzate da organi giudiziari comunitari).
La specifica qualificazione dell'atto, voluta dalle parti, impedisce anche di esaminare la possibilità di qualificare lo stesso alla luce della recente normativa introdotta dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, ossia dell'articolo 2645-ter Codice Civile. Ma si ritiene che, quand'anche la qualificazione fortemente espressa dalle parti (che lascia invece individuare senza dubbio nell'atto una dotazione di trust) fosse ambigua, e consentisse al giudice, nel suo potere-dovere di qualificare la domanda stessa, non sarebbe possibile fare uso alcuno di questa anomala disposizione normativa.
La norma, sulla cui interpretazione non è possibile qui soffermarsi, viene a introdurre nell'ordinamento solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione (che per i beni immobili e mobili registrati postula il veicolo formale dell'atto pubblico), accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi, e che nel caso di specie manca, come scritto. Con essa, si opina, non si è voluto introdurre nell'ordinamento un nuovo tipo di atto a effetti reali, un atto innominato, che diventerebbe il varco per l'ingresso del tanto discusso negozio traslativo atipico; non costituisce la giustificazione legislativa di un nuovo negozio la cui causa è quella finalistica della destinazione del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Non c'è infatti alcun indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale, di cui non si sa neanche se sia unilaterale o bilaterale, a titolo oneroso o gratuito, a effetti traslativi od obbligatori.
Essa rappresenta poi una chiara anomalia nel sistema, se è vero che mentre la costituzione di un trust interno merita un giudizio positivo di liceità mercé il semplice rispetto della Convenzione e del disposto dell'articolo 16 della legge 218 del 1995 (limite dell'ordine pubblico), invece il cittadino italiano che volesse raggiungere lo scopo di vincolare determinati beni per un certo fine ai sensi dell'articolo 2645-ter Codice Civile dovrebbe sperare nell'esito positivo del vago giudizio di meritevolezza dell'interesse.
Anche il regime dell'opponibilità del vincolo di destinazione, e in particolare la funzione della trascrizione o della iscrizione tavolare, appare del tutto ambiguo nel caso di specie: essa sarebbe, secondo la lettera della norma, quella di "rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione", ma, stante la collocazione della norma, non è a essa applicabile il disposto dell'art. 2644 cod. civ., il quale solo con riferimento agli atti enunciati nel precedente articolo 2643 Codice Civile stabilisce che gli stessi non hanno effetto riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Si rammenta inoltre che, laddove il legislatore ha voluto prevedere una nuova figura di trascrizione, per collegare a essa gli effetti e superare il problema dell'originaria estraneità a un sistema ormai chiuso (come quello codicistico) l'ha fatto espressamente, come è accaduto, oltre che nel disciplinare il fondo patrimoniale, anche nell'articolo 2645-bis, il cui secondo comma stabilisce testualmente quale sia la valenza della trascrizione del contratto preliminare, nei riguardi delle altre trascrizioni eseguite contro il promettente alienante. Se fosse corretta l'interpretazione, che qui si nega, secondo cui la norma costituirebbe previsione di un modello di negozio, allora l'operatore dovrebbe subito notare come il piano di efficacia sostanziale di questo vincolo rimanga tutto da ricostruire.
Per tutte queste ragioni, in difetto di un'apprezzabilità del programma negoziale, in costanza dell'apparente astrazione causale assoluta dell'atto dal quale si intende far promanare un effetto reale tipico, e nell'impossibilità di qualsiasi interpretazione conservativa, anche con riguardo alla norma di cui all'articolo 2645-ter Codice Civile, si deve negare pubblicità sotto forma di iscrizione tavolare all'atto o al diritto trasferito.

Trieste, 7 aprile 2006.

Il giudice tavolare

Commento

Primissime applicazioni della novella introduttiva dell'art.2654 ter codice civile.
Il nucleo della decisione è il sostanziale rifiuto di un sindacato giudiziario inteso a porre in essere una selezione di interessi perseguiti dai contraenti in base ad un cerebrino criterio di "meritevolezza". La valutazione di cui all'art.1322 cod.civ. viene così ad essere depotenziata alla constatazione dell'esistenza della causa della negoziazione e della liceità della stessa.

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