Tribunale di Trento 8 febbraio 2001: Valida l'iscrizione della deliberazione di assemblea convocata con ordine del giorno generico

L'enunciazione "modifica dello statuto sociale" nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea, pur in assenza di specifica indicazione degli articoli oggetto di modifica, non è causa di nullità della deliberazione quand'anche adottata in composizione non totalitaria. Pertanto, il notaio che chieda l'iscrizione nel registro delle imprese del relativo verbale, non contravviene nè al divieto sancito dall'art. 28 legge 16 febbraio 1913 n.89, nè a quello introdotto dal nuovo testo dell'art. 4211 comma 1 cod.civ..

Commento

Il contenuto dell'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione che precede la sessione assembleare è finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi dei singoli soci. Ne segue che l'eventuale riferimento, del tutto generico, a non meglio precisate "modificazioni statutarie" non è in grado di produrre la nullità della deliberazione successivamente adottata, anche qualora non fossero presenti in assemblea tutti i soci.
E' conseguentemente esclusa la contravvenzione all'art.28 l.n. a carico del notaio chiamato a redigere il relativo verbale che ne richieda l'iscrizione presso il registro delle imprese.

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