Tribunale di Terni, sentenza del 12 aprile 2005. Art. 169 c.c. e necessità dell'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.

La facoltà prevista dall'art. 169 c.c. in capo ai coniugi di derogare alla disciplina degli atti di straordinaria amministrazione riguardanti i beni compresi nel fondo patrimoniale non può essere estesa al punto da escludere la necessità dell'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori, attesa la possibilità di un conflitto tra gli interessi facenti capo a questi ultimi e quelli dei coniugi: è pertanto irrilevante in tal caso il patto di deroga contenuto nell'atto costitutivo del fondo.

Commento

La Corte di merito nega (cfr. in senso contrario Trib. Milano, 17 gennaio 2006 e Trib. Brescia 9 giugno 2006) la possibilità per i coniugi di poter efficacemente convenire nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale che anche in presenza di figli minori d'età sia esclusai la necessità di munirsi di preventiva (rispetto all'atto da compierisi) autorizzazione giudiziale. E'stato rilevato, in particolare, come possa ben darsi conflitto di interesse tra i coniugi-genitori da un lato e la prole dall'altro.

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