Tribunale di Salerno, sez. I, sentenza del 04 luglio 2006. Separazione dei coniugi e trasferimenti immobiliari contenuti nel verbale di cui all'art. 126 c.p.c.

La clausola dell'accordo di separazione che attribuisca ad un figlio la proprietà esclusiva di beni immobili, al fine di assicurarne il mantenimento, in quanto inserita nel verbale d'udienza -redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, giacché disciplinato, in via esclusiva, dalla normativa speciale dell'art. 126 c.p.c.-, assume comunque forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce perciò, in seguito all'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c..

Commento

La pronunzia ha a che fare con la annosa questione della attitudine del verbale d'udienza nella causa di separazione personale o di divorzio con il quale uno dei coniugi effettui attribuzioni patrimoniali traslative in ordine a diritti reali immobiliari, con la peculiarità che, nella fattispecie, l'attribuzione viene fatta in favore della prole.
La tesi contraria fa perno sulla indispensabilità dell'effettuazione nell'atto traslativo di beni immobili di una serie di menzioni (relativamente all'urbanistica, alle certificazioni energetiche, etc.) che di per sè non parrebbe appartenere al novero di quelle contenute in un provvedimento giudiziario nonchè sulla natura giuridica della verbalizzazione da parte dell'ausiliario del giudice.

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