Tribunale di Roma 18 settembre 2001: Recesso del committente giustificato dalla sfiducia successiva alla conclusione del contratto dell'appaltatore

Il recesso del committente nel contratto d'appalto può essere esercitato in qualsiasi momento rimborsando all'appaltatore le spese affrontate, compensandolo per i lavori eseguiti e risarcendolo per i danni subiti. Tale recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia successiva alla conclusione del contratto riconducibile ad un inadempimento dell'appaltatore, ma senza necessità di accertare, a differenza della risoluzione chiesta ai sensi dell'art.1453 cod.civ., l'importanza e la gravità dell'inadempimento, dovendosi invece soltanto esaminare se l'atto o la condotta dell'appaltatore siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

Commento

Il nodo è costituito dalla natura giuridica dell'indennizzo che l'appaltante deve corrispondere all'appaltatore a fronte dell'esercizio del diritto di recesso: qualora venisse in esame una prestazione risarcitoria la debenza sarebbe condizionata all'intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale; se si trattasse di prestazione avente la stessa natura del corrispettivo dell'appalto, il pagamento della stessa opererebbe quale condizione di operatività del recesso. La pronunzia in esame sposa la prima linea teorica, optando per l'immediata efficacia del recesso del committente. La questione non è irrilevante: si pensi all'obbligo di consegna del cantiere all'appaltante che sorge a carico dell'appaltatore.

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