Tribunale di Roma, sez. III, 11 maggio 2005. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso esercitato dal socio.

Nelle società per azioni, il recesso del socio si perfeziona col ricevimento da parte della società della relativa comunicazione.
Nel momento in cui la società ha ricevuto la dichiarazione di recesso del socio, muta la posizione del socio receduto, il quale diventa titolare del diritto potestativo, previsto dall'art. 2437 ter c.c., alla liquidazione delle azioni per cui ha esercitato il recesso.

Commento

Ribadita la natura recettizia della comunicazione del socio che intende recedere dalla società, la pronunzia si segnala per la messa a fuoco della condizione del socio successiva all'effettuazione della predetta dichiarazione. Costui infatti, in esito all'esercizio del diritto potestativo di recesso, non ha più diritto di intervento in assemblea, dovendo semplicemente essere considerato titolare del diritto a percepire la propria quota di liquidazione dell'attivo.

Aggiungi un commento