Tribunale di Roma, sez. I civ, decreto 07/01/2005. Nomina di amministratore di sostegno per l'amministratore di una snc.

Nel caso in cui il socio amministratore di una società in nome collettivo divenga incapace, a causa di una malattia degenerativa, di provvedere al compimento degli atti necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa non è escluso che possa procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno. Resta comunque ferma la possibilità di nominare, ai sensi dell'art. 405 c.c., un amministratore di sostegno provvisorio, anche qualora si ritenga che l'adeguata tutela del soggetto bisognoso di protezione richieda successivamente la pronuncia di una sentenza di interdizione ovvero di un decreto che, nominato un amministratore di sostegno, estenda al beneficiario talune delle disposizioni dettate in tema di interdizione o di inabilitazione.

Commento

Da rimarcare come, indipendentemente dagli aspetti di protezione personale del socio di snc divenuto incapace, gli altri soci ben possano, ai sensi dell'art. 2286 cod.civ., decidere nel senso dell'esclusione dello stesso dalla campagine sociale.

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