Tribunale di Roma, sentenza del 01 novembre 2006. Impossibilità del fallimento della società di fatto costituita da persone fisiche e dallla società semplice costituita dalle stesse persone fisiche.

L'ipotesi secondo la quale tra determinate persone fisiche e la società semplice di cui le stesse sono unici soci possa essersi costituita una società di fatto, impone che le diverse singole volontà che concorrono alla formazione della volontà sociale siano nettamente distinguibili; nella specie, tuttavia, poichè le persone fisiche sono sempre le medesime, appare estremamente difficile immaginare separate determinazioni volitive, una prima volta come persone fisiche nell'ambito della società semplice e, poi, come persone fisiche, autonomamente, quali soci, insieme alla società semplice, nella società di fatto che li ricomprende tutti.

Commento

Viene negata la tesi della elaborazione di una meta-società tra persone fisiche socie e società della quale le stesse siano socie, tesi finalizzata ad ottenere la dichiarazione di fallimento delle predette persone fisiche in tutti i casi in cui le stesse non ne sarebbero assoggettate (o a cagione della non fallibilità della società (es.: in quanto società semplice) o a causa della inapplicabilità del fallimento in estensione).

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