Tribunale di Roma, 12 novembre 2004. Prova della simulazione e mutuo.
Qualora il mutuatario abbia, al momento della stipula, simulatamene dichiarato di avere già ricevuto la somma oggetto del contratto, la prova della simulazione può essere fornita soltanto col giuramento o con la confessione, non con testimoni né con presunzioni, ostandovi il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c.