Tribunale di Rieti, sentenza del 26/01/2006. Cumulabilità delle funzioni procuratorie e di quelle di sostegno.

In tema di nomina di un amministratore di sostegno in relazione a soggetti che si trovino nell'impossibilità psichica o fisica di provvedere ai propri bisogni, sia pure temporaneamente, la cumulabilità in astratto delle funzioni procuratorie e di quelle di sostegno, trova appiglio indiretto normativo nel mancato richiamo nel corpo della novella apportata al codice civile dalla L. n. 6/2004, all'art. 1722, I comma, n. 4 c.c., ove si correla automaticamente il venir meno del mandato alla pronuncia di interdizione o di inabilitazione del mandante, laddove invece nulla si dispone in ordine all'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Commento

Inferire dall'assenza, tra le cause di estinzione del mandato enucleate dall'art.1722 cod.civ., della previsione della nomina di amministratore di sostegno è l'argomento cardine della pronunzia in esame, invero debole, stante la soltanto recente introduzione del nuovo istituto.

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