Tribunale di Rieti, n. 762/2006. Incapacità di intendere e di volere del testatore.

Ai fini dell'annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, è necessario che il soggetto autore risulti assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, cosi da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimerebbero la pronuncia di interdizione. Si richiede, in definitiva, la ricorrenza non di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi tale incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

Commento

In senso analogo cfr. Cass. Civ. 9508/2005 e 15401/2001 con le quali si pone l'accento sull'assolutezza della condizione di incapacità di intendere e di volere del testatore ai fini dell'invalidità dell'atto di ultima volontà.

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