Tribunale di Reggio Emilia, sez. I civ., sentenza del 23/03/2007. Separazione consensuale e cessione di un'abitazione con vincolo di destinazione per il mantenimento dei figli.

Poiché è impensabile che il legislatore abbia voluto esautorare il contratto (apparentemente escluso dalla norma che riguarda esplicitamente i soli "atti") e, cioè, lo strumento principe attraverso il quale si esprime l’autonomia negoziale, il riferimento letterale ("atti") dell' art.2645-ter c.c. deve intendersi limitato al requisito formale richiesto per la trascrizione, la quale deve essere effettuata sulla scorta di un "atto pubblico" ai sensi dell'art. 2699 c.c. Proprio per la centralità riconosciuta all'autonomia negoziale privata, la locuzione impiegata all'inizio dell'art. 2645-ter c.c. deve, perciò, essere riferita al genus dei negozi (atti e contratti) volti a imprimere vincoli di destinazione ai beni, purché stipulati in forma solenne; del resto, il successivo richiamo all'art.1322, II comma, c.c. dimostra che la norma concerne certamente anche i contratti. "Condizioni della separazione" non sono soltanto quelle "regole di condotta" destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale. Sotto il profilo causale, dunque, i contratti della crisi coniugale e, segnatamente, i negozi traslativi di diritti tra coniugi in crisi, si caratterizzano per la presenza della causa tipica di definizione della crisi stessa. Con la trascrizione nei registri immobiliari ex art.2645-ter c.c., il vincolo di destinazione risulta opponibile erga omnes, offrendo così ai minori una significativa tutela, sia con riguardo ai frutti dei beni da destinare al mantenimento, sia con riguardo all'inalienabilità. Mentre l'impignorabilità per debiti contratti per scopi estranei o differenti rispetto a quelli individuati nell'atto di destinazione dei beni nonchè dei relativi frutti conferiti ai sensi del nuovo art.2645-ter c.c. appare assoluta, l'art.170 dello stesso c.c. assoggetta a esecuzione i beni del fondo patrimoniale anche per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore non sia a conoscenza di tale ultima circostanza. L'art.2645-ter c.c. (norma successiva e speciale), nel prevedere l’opponibilità ai terzi della predetta inalienabilità (ove trascritta nei RR.II), scardina il disposto dell’art.1379 c.c.("Divieto di alienazione"), il quale sancisce (rectius sanciva) che "il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti".


Commento

La Corte di merito sancisce la meritevolezza di tutela dell'accordo, raggiunto dai coniugi in sede di modifica delle originarie condizioni di separazione personale, in forza del quale: il marito trasferisca alla moglie la proprietà di alcuni cespiti immobiliari e quest'ultima si obblighi ad impiegarne i frutti anzitutto alla restituzione della somma mutuata garantita ipotecariamente sui medesimi, indi al mantenimento della prole fino all'autosufficienza economica, parallelamente impegnandosi fino a tale momento a non alienarli.

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