Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 13 gennaio 2006. Ambito di applicabilità dell'art. 2500-ter c.c..

In virtù del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi ed in assenza di contraria disposizione di legge, l'art. 2500-ter c.c., che consente la trasformazione delle società di persone in società di capitali con la semplice maggioranza delle quote anzichè all'unanimità, secondo quanto prevede l'art. 2252 c.c., è applicabile esclusivamente alle società costituite dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Commento

Assolutamente non condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito: secondo la riferita impostazione infatti la portata della novella del 2003 sarebbe fortemente ridotta. La regola in base alla quale sarebbe consentito decidere la trasformazione evolutiva della società a base personale in forza del criterio della maggioranza (e non già di quello dell'unanimità di cui alla'rt.2252 cod.civ.) sarebbe infatti limitata alle società costituite nel tempo che segue la Riforma del 2003, non potendo rinvenire applicazione per gli enti costituiti precedentemente. Cosa riferire dell'analogo criterio posto in materia di fusione dall'art.2502 cod.civ.?

Aggiungi un commento