Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 13 gennaio 2006. Ambito di applicabilità dell'art. 2500-ter c.c..
In virtù del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi ed in assenza di contraria disposizione di legge, l'art. 2500-ter c.c., che consente la trasformazione delle società di persone in società di capitali con la semplice maggioranza delle quote anzichè all'unanimità, secondo quanto prevede l'art. 2252 c.c., è applicabile esclusivamente alle società costituite dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario.