Tribunale di Reggio Calabria 13 giugno 2001: Forma ad validitatem del contratto di agenzia
La forma scritta del contratto di agenzia, dopo il decreto del 1991 e prima del decreto del 1991, è richiesta ad validitatem, ma non ad substantiam. Ne consegue l'inammissibilità della prova presuntiva, testimoniale e della confessione. Sono invece ammissibili la conferma, l'esecuzione volontaria e la ricognizione volontaria.