Tribunale di Reggio Calabria, n. 52/2007. Sottoscrizione autonoma di clausola vessatoria.

In tema di condizioni generali di contratto, l'esigenza della specifica approvazione per iscritto di una clausola vessatoria, quale quella derogante alla competenza territoriale, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella riferentesi agli altri patti contrattuali e non può ritenersi soddisfatta attraverso una seconda sottoscrizione apposta sul documento contrattuale dal contraente debole, occorrendo piuttosto che questa faccia riferimento a una dichiarazione indicativa dello specifico contenuto delle clausole, in modo tale da dimostrare l'avvenuta comprensione del testo approvato da parte del sottoscrittore del modulo o del formulario.

Commento

La pronunzia si inserisce nel dibattito relativo al senso da attribuire al requisito della sottoscrizione separata della clausola vessatoria di cui all'art.1341 cod.civ.. Sicuramente non basta, come afferma la pronunzia della Corte di merito, la mera doppia sottoscrizione del contraente non predisponente. Nel senso che non sia indispensabile la ripetizione del tenore letterale della clausola cfr. Cass. 9357/97, essendo sufficiente l'indicazione del numero della stessa. Tuttavia secondo Cass. 13890/05 occorrerebbe quantomeno una riproduzione separata, ancorchè parziale, del testo della clausola.

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