Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 22 giugno 2006. Azioni inibitorie collettive e azioni individuali del consumatore.
L'associazione dei consumatori è legittimata, ai sensi dell'art. 3 l n .281/1998, a promuovere azioni collettive tese al mero accertamento della violazione di un diritto dei consumatori.
L'accoglimento della domanda introdotta da un'associazione di consumatori rivolta ad accertare la violazione di un diritto di questi ultimi e relativa alla violazione della disciplina afferente all'introduzione di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente bancario, ben può essere seguito dall'ordine impartito all'istituto, quale misura idonea ad eliminare gli effetti delle violazioni, di provvedere sulle istanze di rimborso o di ricalcolo degli interessi non dovuti. Tale misura, tuttavia, non impedisce all'intimato di opporre al singolo correntista consumatore le eventuali eccezioni inerenti il rapporto di conto corrente.
L'attuale assetto delle azioni collettive inibitorie previsto dall'art. 3 l. n. 281/1998, riprodotto altresì dall'art. 140 del d.lgs. n. 206/2005, impedisce al giudice di accogliere la domanda di condanna dell'istituto bancario al rimborso delle somme versate in forza della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserita nei contratti di conto corrente fino al gennaio 2000.