Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 22 giugno 2006. Azioni inibitorie collettive e azioni individuali del consumatore.

L'associazione dei consumatori è legittimata, ai sensi dell'art. 3 l n .281/1998, a promuovere azioni collettive tese al mero accertamento della violazione di un diritto dei consumatori.

L'accoglimento della domanda introdotta da un'associazione di consumatori rivolta ad accertare la violazione di un diritto di questi ultimi e relativa alla violazione della disciplina afferente all'introduzione di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di conto corrente bancario, ben può essere seguito dall'ordine impartito all'istituto, quale misura idonea ad eliminare gli effetti delle violazioni, di provvedere sulle istanze di rimborso o di ricalcolo degli interessi non dovuti. Tale misura, tuttavia, non impedisce all'intimato di opporre al singolo correntista consumatore le eventuali eccezioni inerenti il rapporto di conto corrente.

L'attuale assetto delle azioni collettive inibitorie previsto dall'art. 3 l. n. 281/1998, riprodotto altresì dall'art. 140 del d.lgs. n. 206/2005, impedisce al giudice di accogliere la domanda di condanna dell'istituto bancario al rimborso delle somme versate in forza della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserita nei contratti di conto corrente fino al gennaio 2000.

Commento

Occorre preliminarmente osservare che l'art.140 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005 n.206) ha abrogato la disciplina posta dall'art.3 della legge 281/1998 di cui tratta la pronunzia in esame. Al di la della modificazione normativa concernente lo strumento utilizzato, notevole appare il provvedimento di merito nella parte in cui si sostanzia nell'ordine impartito all'istituto bancario di provvedere al ricalcolo degli interessi non dovuti da rimborsare al cliente. V'è da dubitare che l'art. 37 del Codice del consumo possa legittimare, tenuto conto della formulazione meno ampia rispetto alla norma abrogata, soluzioni altrettanto penetranti.

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