Tribunale di Padova, decreto 13 agosto 2004. Effetti della cancellazione dal Registro delle imprese.

La cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese è condizione necessaria ma non sufficiente per l'estinzione del soggetto giuridico. L'iscrizione effettuata in presenza di rapporti di debito o di credito facenti capo alla società deve essere cancellata ex art. 2191 c.c., in quanto avvenuta in difetto delle condizioni richieste dalla legge.

Commento

La pronunzia della Corte di merito induce a ritenere meramente dichiarativa l'efficacia della pubblicità relativa alla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese. Qualora, anche in esito a tale incombente, si palesasse la permanenza di rapporti giuridici attivi o passivi riconducibili alla società, ben potrebbe giungersi ad un provvedimento di “cancellazione della cancellazione”, sostanzialmente addivenendosi all'espunzione dell'atto in forza del quale venne precedentemente richiesta la cancellazione della società. In tanto infatti è possibile concludere nel senso dell'estinzione di quest'ultima, in quanto infatti non siano rimasti “aperti” rapporti giuridici ad essa riconducibili.

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