Tribunale di Napoli, sezione IX, n.4452/2005. Onere per il coerede di indicare al creditore la condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota.

In tema di pagamento dei debiti ereditari, la norma di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti e delle obbligazioni risarcitorie in ragione delle rispettive quote attive cui succedono e non solidalmente, deve essere interpretata nel senso che il coerede, convenuto per il pagamento di un debito ereditario, ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero.

Commento

Viene precisata la regola della parziarietà dell'obbligazione passiva facente capo a ciascun coerede, nel senso che la concreta operatività della stessa debba intendersi oggetto di un'eccezione in senso proprio da proporsi al creditore ereditario da parte dell'interessato. Cfr. anche Cass. Civ. 5100/2006 in riferimento all'insussistenza di litisconsorzio necessario tra coeredi nel giudizio avente ad oggetto il pagamento del debito già facente capo al de cuius.

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