Tribunale di Napoli, 3 novembre 2004. Presupposto per la legittimità dell'azione di ripetizione della somma consegnata in caso si mutuo concesso per adempimento di un gioco vietato.

Il mutuo concesso per l'adempimento di un debito di gioco vietato dalla legge legittima il mutuante a ripetere la somma consegnata al mutuatario esclusivamente nel caso in cui il mutuante risulti estraneo al contratto di gioco.

Commento

La pronunzia si pone nell'alveo della distinzione tra mutuo a causa di gioco e mutuo contratto per pagare un debito di gioco. Nella prima ipotesi è l'elemento causale a porre il collegamento negoziale tra i due congegni contrattuali. Da ciò non può che scaturire, una volta qualificato contrario alla legge il gioco, la nullità del mutuo. Tale è il caso del prestito effettuato tra i giocatori o dalla casa di gioco al giocatore.

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