Tribunale di Napoli, 10 giugno 2009. Vi è società di fatto quando è comune la gestione dei beni aziendali caduti in successione.

L'azienda facente parte di un patrimonio ereditario forma oggetto di comunione solo se è operante al fine del mero godimento in comune da parte degli eredi. Qualora invece detta azienda viene esercitata congiuntamente dagli eredi con finalità speculative, l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società, sia pure di fatto, con la conseguenza che i rapporti tra gli eredi sono regolati dalle norme dettate in materia di società.

Commento

(di Daniele Minussi) Fondamentale è la distinzione tra aspetto statico (afferente alla mera contitolarità che si compendia nella comunione) ed aspetto dinamico o gestionale (che conduce alla qualificazione dell’attività di imrpresa, con la correlativa assunzione della qualifica di socio di società di fatto). Soltanto ove vi sia comune gestione dei beni aziendali caduti in successione v’è società di fatto, altrimenti rimanendo il fenomeno confinato nella semplice comunione incidentale ereditaria

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