Tribunale di Monza - Sez. distaccata di Desio. Le trattative non vincolano le parti alla conclusione del contratto

L'accordo raggiunto sugli elementi essenziali di un contratto non è sufficiente per ritenere lo stesso concluso laddove le espressioni usate dalle parti rivelino la loro volontà di fissare semplicemente i punti rilevanti dell'affare senza ritenersi già vincolati contrattualmente.
Laddove nel corso di trattative per una compravendita una parte subordini la conclusione del contratto ad una condizione il cui avveramento dipende dalla controparte, l'incapacità di questa di realizzare detta condizione rende giustificato il rifiuto dell'altra di addivenire alla conclusione del contratto, escludendo un profilo di responsabilità precontrattuale.

Commento

La pronunzia esplora il confine tra semplice minuta di puntuazione e contratto perfezionato. In questo senso il riferimento al raggiungimento del consenso relativamente agli elementi essenziali del contratto può essere ingannevole. Non basta registrare una convergenza di intenti quanto al tipo contrattuale, all'oggetto della negoziazione se nella prospettazione delle parti v'è una riserva in ordine alla considerazione del tutto in chiave di provvisorietà. Una volta escluso il compiuto perfezionamento del contratto rimane da valutare la condotta delle parti sotto il profilo dell'eventuale responsabilità precontrattuale, in conseguenza dell'abbandono delle trattative.

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