Tribunale di Modena, decreto del 27 febbraio 2009. Amministrazione di sostegno e disposizioni (dirette!) di fine vita.

Va nominato alla persona un amministratore di sostegno con attribuzione del potere-dovere di negare, in nome e per conto di essa quando varchi la soglia, prevedibile a breve, della perdita della capacità di intendere e volere, di negare l’autorizzazione ai sanitari di procedere a terapie di artificiale sopravvivenza e, specificamente a ventilazione, alimentazione idratazione, forzate, trasfusioni di sangue. Lo specifico potere-dovere andrà esercitato a condizione che il beneficiario non manifesti una volontà opposta quando ancora gli resti coscienza.Entrato in uno stato di incoscienza senza che questo sia accaduto, dovranno essere rispettati gli intenti espressi a nulla valendo l’obbiezione di un possibile e non manifestato ripensamento all’atto del passaggio nello stato di incoscienza stante la sua manifesta insignificanza giuridica per costituire principio consolidatosi ab immemorabile in ogni ordinamento giuridico quello per cui la volontà resta ferma fino a sua revoca.L’autorizzazione all’amministratore di negare il consenso si estende anche alle terapie di alimentazione e idratazione forzate poiché la relativa richiesta del beneficiario non soffre, allo stato dell’ordinamento, di limitazione alcuna sul terreno della disciplina del contratto sociale vigente e delle disposizioni normative per il cui tramite si esprime.


Commento

Il provvedimento segue a distanza di poco tempo analogo pronunciamento della stessa Corte di merito (Trib. Modena 5 novembre 2008). Pericolo di eutanasia?
Rispetto a quest'ultimo, il decreto in commento segna una progressione, laddove attribuisce addirittura "il potere-dovere" dell'amministratore in ordine all'assunzione di negare l'autorizzazione ai sanitari a praticare cure salvavita, sia pure a condizione che il beneficiario non abbia manifestato una contraria volontà.

Aggiungi un commento