Tribunale di Modena, decreto 21/03/2005. Presupposti della nomina dell'amministratore di sostegno.

Tenuto conto della diversa formulazione dell'art. 407, comma 2, c.c. rispetto a quella dell'art. 419 c.c., che impedisce la pronuncia dell'interdizione o dell'inabilitazione senza previo esame dell'incapace, può farsi luogo alla nomina di un amministratore di sostegno anche senza previa audizione del beneficiario.

Commento

La pronunzia valorizza la differente formulazione dell'art. 407 cod. civ. rispetto a quella di cui all'art. 419 cod. civ., norma dettata in tema di interdizione, per l'effetto negando l'indispensabilità per il giudice di procedere dell'esame della persona. Non sembra tuttavia che le due disposizioni differiscano così profondamente in riferimento a tale importante aspetto.

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