Tribunale di Modena, decreto 21/03/2005. Presupposti della nomina dell'amministratore di sostegno.
Tenuto conto della diversa formulazione dell'art. 407, comma 2, c.c. rispetto a quella dell'art. 419 c.c., che impedisce la pronuncia dell'interdizione o dell'inabilitazione senza previo esame dell'incapace, può farsi luogo alla nomina di un amministratore di sostegno anche senza previa audizione del beneficiario.