Tribunale di Milano 26 marzo 2010, Applicabilità dell'art. 2409 alle società a responsabilità limitata

A seguito della riforma del diritto societario, è precluso ai soci di società a responsabilità limitata il ricorso al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.. Qualora, però, tale tipo di società sia tenuto alla nomina del collegio sindacale ai sensi del secondo o del terzo comma dell'art. 2477 c.c., deve ritenersi attribuita ai componenti dell'organo di controllo la facoltà di denunziare al tribunale le gravi irregolarità commesse dagli amministratori nella gestione, ai sensi dell'art. 2409, ultimo comma, c.c.

Commento

(di Daniele Minussi) La Corte di merito assume una posizione contrastante rispetto al pronunciamento (intercorso appena due mesi prima: cfr. Cass. Civ., Sez.I, 403/2010) della S.C. in punto applicabilità del procedimento ex art. 2409 cod.civ. alle società a reponsabilità limitata. In particolare il Tribunale di Milano ha reputato che la dimensione non piccola dell'ente giustifichi il ricorso allo strumento di protezione in parola.

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