Tribunale di Milano, sezione VIII, 2 febbraio 2006. Proponibilità dell'azione di risarcimento per mala gestio proposta dal socio di una società semplice avverso gli amministratori della stessa.

La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società semplice, sebbene comprenda le controversie fra soci, non é applicabile a quella fra un socio e chi, contro la sua contestazione, rivendica per sé la qualità di socio.

Per l'integrità del contraddittorio nel giudizio, promosso da un soggetto per chiedere la propria iscrizione nel libro soci e la condanna degli amministratori al risarcimento danni prodotti da cattiva gestione, non é necessaria la citazione di entrambi gli amministratori, se ciascuno di essi sia fornito di potere di rappresentanza.

Il socio di una società semplice non é legittimato a proporre domanda di risarcimento dei danni derivanti da cattiva gestione degli amministratori se viene allegato l'interesse proprio, perché gli amministratori rispondono della loro gestione soltanto nei confronti della società.

Commento

L'elemento notevole della pronunzia consiste nella negazione della sussistenza di un interesse proprio del socio come tale a che l'amministratore della società tenga una condotta gestionale corretta. Identificando nell'ente sociale il soggetto legittimato a svolgere la relativa azione, la pronunzia svolge una affermazione consonante con la ritenuta esistenza di una piena soggettività della società semplice e con la norma di cui al II comma dell'art.2260, ma non esplora la via della praticabilità di un'azione risarcitoria promossa dal socio per conto della società relativamente ai danni provocati al patrimonio sociale.

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