Tribunale di Milano, sez. VIII, sentenza del 04 novembre 2008. La responsabilità della società di revisione.

Del danno causato a coloro che abbiano investito i propri risparmi nell'acquisto di azioni e obbligazioni emesse da una società per azioni quotata in borsa è extracontrattualmente responsabile la società di revisione, quando nell'esercizio dell'attività di revisione non siano state rilevate, per difetto della dovuta diligenza, falsità materiali, irregolarità formali, carenza di informazioni e informativa fuorviante. Infatti l'attività di certificazione comporta il rilievo professionale, che si accompagna al bilancio certificato, sulla corretta tenuta dei dati contabili della società e l'accertamento della congruenza dei dati contabili coi fatti di gestione che esprimono.



Commento

Con eccessiva frequenza la malaccorta (quando non addirittura fraudolenta) condotta professionale di entità preposte alla revisione dei bilanci o all'assegnazione di un voto di merito (rating) relativamente a società quotate costituisce il presupposto per la produzione in capo all'investitore di ingenti perdite. La Corte di merito viene a sanzionare tali comportamenti, riconducibili all'alveo della responsabilità aquiliana.

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