Tribunale di Milano, sez. VIII, n. 12442/2007. Rendiconto annuale degli amministratori nelle società di persone.

Nelle società di persone, non vi è alcun onere di redigere i bilanci e di farli approvare dai soci, vigendo esclusivamente il diritto dei soci non amministratori al rendiconto, da parte del socio amministratore, nonche´ di ispezione documentale ai sensi degli artt. 2315, 2293 e 2261 c.c.

Commento

La pronunzia non fa altro se non puntualizzare la differenza tra i poteri di controllo aspettanti a ciascun socio anche non amministratore (sostanziantisi nella possibilità di consultare i documenti sociali e di ottenere un rendiconto) e la situazione riconducibile alle società a base capitalistica, in relazione alle quali si pone come centrale l'obbligo di redazione del bilancio, documento contabile avente caratteristiche ben precise e vincolate.

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