Tribunale di Milano, sez. Pen., 3 ottobre 2006. Effetti del negozio fiduciario. Separazione dei beni del fiduciante rispetto al patrimonio del fiduciario.

L'affidante non conserva la proprietà effettiva del bene intestato al fiduciario persona fisica, non è in grado di disporne senza il suo formale ritrasferimento da parte di questi, poiche´ non consegue l'effetto di separazione del bene intestato da quelli personali del fiduciario persona fisica.

Il mandante non consegue con il contratto di mandato l'effetto di separazione del bene intestato al mandatario, non conserva la proprietà effettiva del bene intestato al mandatario e non è in grado di disporne senza il suo formale ritrasferimento da parte di questi.

Il fiduciante consegue l'effetto di separazione del bene intestato alla società fiduciaria da quelli di questa e ne conserva la proprietà effettiva, disponendone senza alcun formale ritrasferimento a proprio nome.



Commento

Verso l'esplicitazione ufficiale della causa fiduciae? La pronunzia, curiosamente emanata dal Giudice penale, si evidenzia per l'affermazione del prodursi dell'effetto segregativo del trasferimento dei beni affidati dal fiduciante rispetto a quelli effetivamente appartenenti al fiduciario a seconda del fatto se costui sia una persona fisica ovvero una società svolgente l'attività fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 1966/1939.

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