Tribunale di Milano, n. 4761/2006. Ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di legittima.
La completa pretermissione di un erede nel testamento paterno rende evidente che i diritti di legittimario di costui sono stati lesi per effetto sia delle disposizioni testamentarie, sia delle donazioni di cui è stata chiesta la riduzione. Tali donazioni, tuttavia, potrebbero essere ridotte solo dopo l'esaurimento del valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Questa domanda, alla cui proponibilità non osta il disposto dell'art. 564 c.c., valendo la condizione posta da quella norma per il solo caso del legittimario che abbia anche la qualità di erede e non, come nel caso di specie, nel caso di legittimario completamente pretermesso, non può, tuttavia, essere accolta perchè in contrasto con il sistema della legge (artt. 558 e 559 c.c.) che stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di legittima, stabilendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori.