Tribunale di Milano, n. 4761/2006. Ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di legittima.

La completa pretermissione di un erede nel testamento paterno rende evidente che i diritti di legittimario di costui sono stati lesi per effetto sia delle disposizioni testamentarie, sia delle donazioni di cui è stata chiesta la riduzione. Tali donazioni, tuttavia, potrebbero essere ridotte solo dopo l'esaurimento del valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Questa domanda, alla cui proponibilità non osta il disposto dell'art. 564 c.c., valendo la condizione posta da quella norma per il solo caso del legittimario che abbia anche la qualità di erede e non, come nel caso di specie, nel caso di legittimario completamente pretermesso, non può, tuttavia, essere accolta perchè in contrasto con il sistema della legge (artt. 558 e 559 c.c.) che stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive di legittima, stabilendo che in primo luogo si riducono le disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori.

Commento

La pronunzia mette a fuoco da un lato la combinazione delle regole di cui agli artt.558 e 559 cod.civ. relativamente all'ordine in base al quale le liberalità possono essere colpite dall'azione di riduzione, dall'altro la condizione di procedibilità consistente nella preventiva necessità ex art.564 cod.civ. di esprimere un atto di accettazione beneficiata. Tale formalità non ha senso per il legittimario del tutto pretermesso che, come tale, non potrebbe neppure in astratto porre in essere un atto di accettazione, ciò che postula una delazione ereditaria nella specie insussistente.

Aggiungi un commento