Tribunale di Marsala, sentenza dell'11 marzo 2008. La verificazione del testamento olografo può essere compiuta solo sull'originale.

In ipotesi di azione petizione ereditaria e di dichiarazione dell'erede legittimo di non riconoscere la grafia o la sottoscrizione del de cuius asseritamente apposta al testamento olografo, il soggetto beneficiato dallo stesso ha l'onere di proporre istanza di verificazione, operando anche per gli eredi e gli aventi causa il meccanismo delineato dagli artt. 214 c.p.c. e ss.. La verificazione di un testamento olografo può essere compiuta solo sull'originale, il quale può essere acquisito al processo mediante produzione delle parti ovvero istanza ex art. 210 c.p.c. da formularsi nel rispetto delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 184 c.p.c..

Commento

La pronunzia della Corte di merito riflette l'orientamento della S.C. secondo cui incombe su colui che intende far valere la propria qualità di erede testamentario il peso di dar corso al procedimento di verificazione della scheda olografa che sia contestata dall'erede legittimo che non ne riconosca la genuinità (Cass. Civ., Sez.II, 7475/05).

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