Tribunale di Marsala, sentenza del 14/12/2006. Nullità degli atti divisionali relativi ad edifici abusivi.

La pronunzia giudiziale di scioglimento della divisione, avendo funzione suppletiva di quella negoziale, incontra gli stessi limiti di quest’ultima, poiché altrimenti opinando si finirebbe per attribuire alla prima una funzione elusiva delle norme imperative che governano la seconda. Ne consegue che, dovendosi ritenere il negozio di scioglimento della comunione ereditaria un atto inter vivos, la sostitutiva pronunzia giudiziale non può essere emessa in violazione dell'art. 17, I comma, L. n. 47/1985 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, D.P.R. n. 380/2001), che sanziona di nullità gli atti tra vivi relativi ad edifici o loro parti laddove non risultino gli estremi della concessione ad edificare (oggi permesso di costruire) od in sanatoria.

Commento

La pronunzia affronta il tema della applicabilità dell'art.46 t.u. 2001/380 agli atti divisionali aventi ad oggetto beni ereditari, sia pure mediatamente, avendo in effetti come termine di riferimento la pronunzia giudiziale che ne costituisce il succedaneo.
Rimangono sullo sfondo due problematiche fondamentali. La prima è costituita dalla natura spuria dell'atto negoziale (e, conseguentemente, della pronunzia giudiziale che ne ricalcasse le orme) che non si esaurisca nella assegnazione ai condividenti conguente rispetto alle quote di diritto a ciascuno spettanti, trasmodando nella sostanziale attribuzione di beni a fronte di conguagli. La seconda della natura meramente dichiarativa della divizione "pura" (ossia senza conguagli) che renderebbe impraticabile il riferimento alla legislazione imperativa reputata applicabile. Sulle problematiche in parola cfr. Cass. 15133/2001; Cass. 6653/2003.

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