Tribunale di Mantova, sentenza del 17/03/07. Sussistenza della giurisdizione italiana inipotesi di ricorso per la nomina di amministrazione di sostegno in favore di cittadino italiano residente all'estero.

In ipotesi di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, in favore di cittadino italiano residente all'estero, sussiste la giurisdizione italiana sia nel caso, in cui, accolta la domanda, il provvedimento da emettere incida sui diritti inviolabili della persona e si rientri pertanto nell'ambito della giurisdizione contenziosa in materia di stato e capacità delle persone, sia nel caso, da ritenersi corrispondente al modello legale tipico, in cui ciò non si verifichi e si rientri invece nell'ambito della giurisdizione volontaria.
Nel primo caso non si pone la necessità di ricercare alcun criterio di collegamento per il semplice fatto che il convenuto possiede la cittadinanza italiana e che quindi sussiste già un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 309/1999). Nel secondo caso troverà applicazione l'art. 9 della l. n. 218/95 in tema di giurisdizione volontaria.

Commento

Il nodo affrontato dalla Corte di merito consiste nella qualificazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno in chiave di strumento incidente sullo stato e sulla capacità della persona. Ciò consente infatti di reputare la fattispecie assoggettata alla giurisdizione italiana ex art.9 legge 218/1995, che per l'appunto prevede quale momento di collegamento l'attinenza del provvedimento di giurisdizione volontaria al cittadino italiano.

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