Tribunale di Mantova, sentenza 3 marzo 2008. Sull'ammissibilità delle società di "mero godimento".

Se l'oggetto sociale della società costituta nelle forme della società semplice consiste nella gestione per conto proprio, nell’esecuzione di opere di mantenimento o miglioramento, nell’edificazione, nella ristrutturazione, nella demolizione e nell’amministrazione dei beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, anche mediante il reimpiego degli utili conseguiti, con possibilità a tal fine di acquistare a qualsiasi titolo, permutare, nonché stipulare contratti di affitto, subaffitto, locazione, sublocazione, locazione finanziaria, leasing come utilizzatore ed appalto relativi a beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, l'attività deve considerarsi di tipo imprenditoriale, rispetto alla quale i beni sociali si pongono come beni di natura strumentale, per cui è legittimo il rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese dovendo tali attività essere esercitate nei tipi previsti dall’art. 2249, comma I, c.c..

Commento

Nello stesso senso cfr. Tribunale di Milano, 21/04/1997 nonchè Tribunale di Sassari, 09/12/1996.

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