Tribunale di Mantova, 22 settembre 2004. Qualità di titolo esecutivo dell'atto ricevuto da notaio.

L'atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale, per avere la qualità di titolo esecutivo in relazione ad una obbligazione pecuniaria, deve essere in grado di fornire autonomamente contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito; non può quindi essere considerato titolo esecutivo l'atto pubblico di apertura di credito bancario, in quanto la messa a disposizione da parte dell'istituto bancario di una determinata somma non implica che l'accreditato sia debitore della somma stessa, visto che il debito nasce solo con la diretta utilizzazione del credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mentre il pubblico ufficiale rogante è tenuto a rilasciare al'istituto di credito mutuante la copia esecutiva del mutuo ipotecariamente garantito allo scopo di eventualmente fare valere in executivis le proprie ragioni nei confronti del mutuatario inadempiente, non altrettanto è possibile fare in riferimento ai contratti di apertura di credito in conto corrente, quand'anche stipulati per atto pubblico.
Con tali negoziazioni infatti la Banca si limita a mettere a disposizione della parte mutuataria una disponibilità senza che ne sia certo il concreto utilizzo.

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