Tribunale di Lodi, n. 474/2005. Modalità di liquidazione nella società semplice.

Nelle società personali i soci possono liberamente determinare, prescindendo da formalismi particolari, oltre allo scioglimento, anche le modalità della liquidazione, ove necessaria, per addivenire, attraverso la definizione dei rapporti pendenti, all'estinzione della società, poichè la liquidazione è stabilita nell'interesse dei soci e non dei creditori sociali.

Commento

La pronunzia mette a fuoco la latitudine dell'autonomia privata dei soci in riferimento alla determinazione delle modalità della liquidazione.
Sullo sfondo rimane la discussione relativa alla natura imperativa o meno del divieto ex art. 2280 cod.civ. di ripartizione tra i soci del beni sociali se anteposto al soddisfacimento dei creditori sociali.

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