Tribunale di Lecce 10 ottobre 2000: Il difetto di strumentalità dei beni oggetto del lease back rende nullo il contratto

Il sale and lease back in via generale è un contratto socialmente tipico. Tuttavia l'eventuale sussistenza di alterazioni dello schema negoziale accertate, in concreto (nella specie, si è evidenziato il difetto di strumentalità dei beni oggetto del lease back e la mancanza di potenziamento dei fattori produttivi dell'impresa attraverso l'investimento del ricavato della vendita, nonchè la mancata utilizzazione dei beni per attivare il leasing adossè), comportano la nullità del negozio, in quanto la complessa operazione di compravendita e di locazione finanziaria è finalizzata a costituire una garanzia reale a favore del creditore - locatore a fronte del finanziamento concesso. L'alienazione a scopo di garanzia, prevedendo l'attribuzione dei beni alla parte creditrice - locataria in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione (alias rate di mutuo), deve dichiararsi illecita perchè direttamente in contrasto con il divieto del patto commissorio sancito dall'articolo 2744 del codice civile. Da ciò deriva la nullità, per violazione del patto commissorio, dei contratti di vendita e dei conseguenti contratti di locazione intervenuti tra le parti.

Commento

Una ulteriore pronunzia che fa leva sulla necessità di apprezzare in concreto la consistenza dell'elemento causale,statuendo nel senso della nullità del contratto di fatto posto in essere non già per contemperare l'esigenza di finanziamento dell'impresa con quella di dotarla di beni strumentali, bensì di munire un credito di una garanzia reale, ciò che si pone in contrasto con il divieto di cui all'art.2744 cod.civ..

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