Tribunale di La Spezia, 18 giugno 2010. Inapplicabilità degli artt. 10 e 11 della legge fallimentare alla società incorporata ai sensi del novellato art. 2504 bis cod.civ.

La fusione è una vicenda modificativa dei contratti sociali delle entità coinvolte, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo
Non appare coerente con l’attuale riformato sistema normativo e con la tutela dell’autonomia privata che esso mira a favorire il riconoscimento di una lacuna normativa che giustifichi il ricorso all’applicazione analogica degli artt. 10 e 11 l. fall. ad una società incorporata a seguito di un’operazione di fusione. Per tale ragione, eventualmente, si dovrà procedere alla dichiarazione di fallimento della sola incorporante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ribadisce quella che è una caratteristica saliente impressa all'istituto della fusione della Riforma del 2003. Non si può più parlare di una vicenda estintiva della società incorporata, bensì di una mera vicenda modificativa/evolutiva.
Ciò non può non sortire effetto sulla questione relativa all'applicabilità della disciplina prevista dalla legge fallimentare in riferimento alla cessazione e/o alla morte dell'imprenditore.
Poichè tali eventi non possono essere evocati neppure per analogia alla società incorporata, la quale, lungi dal potersi dire estinta, sopravvive evolvendosi nell'ente risultante dalla fusione, appare evidente come non possano rinvenire applicazione le citate disposizioni. Ne segue la possibilità che sia dichiarato il fallimento della società incorporante.

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