Tribunale di La Spezia, 18 giugno 2010. Inapplicabilità degli artt. 10 e 11 della legge fallimentare alla società incorporata ai sensi del novellato art. 2504 bis cod.civ.
La fusione è una vicenda modificativa dei contratti sociali delle entità coinvolte, senza la produzione di alcun effetto successorio ed estintivo
Non appare coerente con l’attuale riformato sistema normativo e con la tutela dell’autonomia privata che esso mira a favorire il riconoscimento di una lacuna normativa che giustifichi il ricorso all’applicazione analogica degli artt. 10 e 11 l. fall. ad una società incorporata a seguito di un’operazione di fusione. Per tale ragione, eventualmente, si dovrà procedere alla dichiarazione di fallimento della sola incorporante.