Tribunale di Isernia, sentenza del 3 gennaio 2007. Criterio della prevenzione fra recesso ed esclusione del socio di persona.

Nelle società di persone vige il principio secondo il quale, ove concorrano più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, deve ritenersi efficace quella che si verifichi per prima. Così, in pendenza del giudizio promosso da un socio per far pronunziare l'esclusione dell'altro (nel caso di società partecipata da due soli soci) la dichiarazione di recesso del socio escludendo diventa efficace se viene comunicata alla società prima che lo sia divenuta la delibera di esclusione.

Ai fini dell'esclusione di un socio da una società di persone, l'addebito di aver commesso gravi e ripetute inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale è eccessivamente generico e non consente al socio nei cui confronti venga mosso tale addebito l'esercizio del diritto alla difesa.

Commento

Il Tribunale di Isernia statuisce nel senso dell'indispensabilità di una specifica formulazione dell'addebito che abbia condotto all'assunzione della deliberazione di esclusione di un socio, non essendo sufficiente il generico richiamo alla commissione di non meglio individuate “gravi inadempienze”. Per quanto attiene alla prevalenza tra cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno dei soci, cfr. l'analoga opinione di Cass. Civ., Sez.I 134/87.

Aggiungi un commento