Tribunale di Firenze, ordinanza del 13/12/2006. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater, I comma c.c.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, comma 2, e 29 della Costituzione, della disposizione di cui all'art.155-quater, comma 1, c.c. (nel testo introdotto dalla legge 54/2006), in combinato disposto con l'art.4 della stessa legge, nella parte in cui prevede, in caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne, ovvero convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare.

Commento

La Corte di merito solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art.155 quater cod.civ., norma dalle tormentate vicende. Il punto è quello della irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitore affidatario che intraprenda una nuova stabile convivenza contraendo nuove nozze e figli di genitore affidatario che rimanga da solo. Come appare evidente esiste una commistione tra interesse oggettivo della prole ed interesse del coniuge assegnatario della casa familiare, la cui condotta può riflettersi sul diritto di abitazione.

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