Tribunale di Ferrara, sez. civ., 27 marzo 2006. Prelazione dell'ente assegnante in materia di edilizia pubblica e successione mortis causa.

In materia di alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, poichè il diritto di prelazione a favore dell'ente assegnante, di cui all'art. 28, L. n. 513/1977, permane fino alla prima cessione inter vivos a titolo particolare, gli eredi dell'assegnatario subentrano nella soggezione alla prelazione cui era tenuto il de cuius, e, se l'ente non esercita il proprio diritto, il bene diviene libero, come nell'ipotesi in cui il privato si avvalga della facoltà di purgare l'immobile, pagando la somma di cui all'art. 1, comma 25, L. n. 560/1993. Peraltro, con un'alienazione che non rispetti la prelazione pubblica, il privato sceglie, comunque, di liberarsi del vincolo, optando implicitamente per il pagamento della somma per la purgazione, che, in caso di coeredi,in virtù del principio nomina ereditaria ipso iure dividuntur,deve essere divisa fra i coeredi medesimi.

Commento

La pronunzia mette a fuoco l'incidenza del fenomeno successorio mortis causa in relazione alle vicende della prelazione legale di cui all'art.28 l.513/77, specificando come il subingresso degli eredi all'originario assegnatario sia del tutto indifferente rispetto alla soggezione alla dinamica della prelazione ed al meccanismo di estinzione della stessa in conseguenza dell'intervenuto pagamento della somma di cui alla l.560/93.

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