Tribunale di Bolzano, sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005. Utilizzo aziendale di software "copiato"

Il delitto di detenzione del programma per scopo imprenditoriale, previsto dall'articolo 171-bis della legge 633/1941, non è configurabile rispetto all'uso del software da parte di un imprenditore per lo svolgimento della sua attività lavorativa, sussistendo solo allorquando il fatto venga commesso esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore. La prova dell'illecita detenzione del programma non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un Cd privo del contrassegno Siae o di etichette originali, essendo necessario, invece, risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente e seguirne le successive vicende, fino ad ottenere le prove dell'acquisizione illecita. In assenza di un simile accertamento manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quanto meno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

Commento

Il perno logico della decisione consiste nell'apprezzamento dell'espressione "scopo imprenditoriale" di cui all'art.171 bis della l. 18 agosto 2000 n.248. Essa non allude semplicemente alla fruizione del programma per elaboratore da parte di un'entità imprenditoriale o professionale (come accade a chi usi software quale utente finale, sia pure nell'ambito di un'organizzazione d'impresa), piuttosto dovendo essere riferita a chi eserciti in forma imprenditoriale l'attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione di opere tutelate dalla normativa in materia di diritto di autore.

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