Tribunale di Bologna 28 aprile 2000: Trascrivibilità dell'atto costitutivo di Trust

Gli effetti dell'atto istitutivo di "Trust" che realizza una cessione di beni dal disponente al "trustee", rientrano fra quelli di cui agli articoli 2643, n.1 e 2645 codice civile poichè il "trustee" diventa un proprietario, seppur qualificato, dei beni in "Trust". Si applica inoltre la Convenzione dell'Aja ai "Trusts" interni la cui eventuale non riconoscibilità da parte dei giudici del foro dipenderà esclusivamente dalla contrarietà del singolo atto alle norme imperative o di ordine pubblico ma non da un generico potere dei giudici chiamati al riconoscimento, di non riconoscere tout court il singolo atto.

Commento

La possibilità di operare il disconoscimento del trust ex art.13 Convenzione dell'Aja si deve fondare sulla considerazione di singoli e concreti atti antigiuridici alla stregua del nostro ordinamento. Qualora tali profili non emergano la trascrizione dell'acquisto operato a favore di trustee deve comunque essere eseguita.

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