Tribunale di Bologna, sez. II, n.1664/2005. La solidarietà attiva nel rapporto obbligatorio non si presume
La solidarietà non opera di regola dal lato attivo (ossia ex parte creditorum), dovendosi in tali casi, di volta in volta, avere riguardo alla legge o alla specifica pattuizione (preesistente alla richiesta di adempimento), non essendo sufficiente l'identità qualitativa delle prestazioni e delle obbligazioni da cui dovrà risultare. sia pure con formule non sacramentali.