Tribunale di Alessandria, ordinanza del 27 gennaio 2010. Risoluzione dei conflitti tra più subacquirenti delle quote di cui all'art. 2470 cod.civ.

Il Conservatore del Registro delle imprese, su richiesta dell'attore che abbia chiesto al Giudice l'accertamento del suo acquisto di una quota del capitale di una società a r.l. per effetto dell'esercizio della prelazione statutariamente prevista, è tenuto ad iscrivere nel registro delle imprese l'atto di citazione con il quale è stato promosso il giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi) Il criterio di risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dallo stesso alienante di cui all’art. 2470 cod.civ. dettato in tema di società a responsabilità limitata (e non adottato per i trasferimenti azionari) è da intendersi alla base del provvedimento della Corte di merito.

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