Trasferimento di proprietà immobiliare in adempimento di accordo di separazione consensuale omologato. Azione revocatoria ordinaria, ammissibilità. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1144 del 22 gennaio 2015)

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma III, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Il perno di questa come di altre pronunzie manifestanti un analogo orientamento è costituito dalla radice ultima costituita dalla volontà privata e consensualmente raggiunta dai coniugi quale motore dell'attribuzione patrimoniale, ancorchè mediata dal dictum del Giudice. Diversamente andrebbe qualora l'atto di trasferimento scaturisse da un provvedimento giudiziale emesso all'esito di una fase contenziosa, nell'ipotesi cioè di separazione giudiziale.

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