Trasferimento di beni di interesse storico, artistico, architettonico. Imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale e non in misura fissa storico. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 9324 dell’11 aprile 2017)

L'agevolazione prevista per i trasferimenti di beni di interesse artistico, storico ed architettonico in materia di imposta di registro non può essere estesa alle imposte ipotecarie e catastali, non essendo sufficiente, per giustificare tale estensione, la previsione di una base imponibile comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
In materia di beni vincolati l'art.1 comma I° della tariffa allegata al DPR 131/1986 prevede l'agevolazione consistente nell'aliquota ridotta del 4% in relazione al valore degli immobili. Giova osservare come la riferita disposizione prevede che "Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento la parte acquirente: a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (ora d.lgs. 22 gennaio 20014 n.42), per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo." La detta agevolazione, secondo la S.C., competeva soltanto in relazione all'imposta di registro e non in riferimento a quelle ipotecarie e catastali, le quali erano dovute, ai sensi delle previgenti norme, in misura proporzionale e non fissa. Va osservato come la normativa attualmente disponga in modo diverso.

Aggiungi un commento