Trasferimento di bene immobile fra coniugi o parenti in linea retta. Per il fisco si tratta sempre di donazione, sino a prova contraria. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6674 del 6 aprile 2016)
Ai fini tributari i trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta si presumono donazioni se l'imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quella applicabile in caso di trasferimento a titolo gratuito.
Tale presunzione può essere vinta solo attraverso la prova contraria, posta a carico del contribuente, che può essere fornita con qualsiasi mezzo. Di talché in difetto dell'anzidetta prova contraria, consistente nell'effettivo pagamento del corrispettivo, l'atto deve presumersi a titolo gratuito e, dunque, non assoggettabile ad IVA ma ad imposta di registro.