Trasferimento della sede sociale all’estero e cancellazione dal registro delle imprese: non implica l’estinzione della società. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6388 del 19 marzo 2014)

Qualora la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta, non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente né per il verificarsi di un'altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì in conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società, l'ente non può considerarsi estinto, ai sensi dell'art. 2495 c.c.. Tale norma, invero, ancora inequivocabilmente l'estinzione della società alla cancellazione avvenuta all'esito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Per converso, il trasferimento della sede all'estero non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività sociale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il trasferimento della sede sociale in un Paese diverso dall'Italia con tutta evidenza non fa venir meno la continuità giuridica della società nè determina la cessazione dell'attività, proseguendo la vita dell'ente all'estero. D'altronde è sufficiente mettere a fuoco il modo di disporre del I comma lettera c) dell'art. 2437 cod.civ. nonchè del I comma dell'art. 2473 cod.civ. che attribuiscono al socio dissenziente rispetto alla deliberazione di trasferire la sede sociale all'estero il diritto di recesso per concludere nel senso riferito.

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